CONTRATTI AL TELEFONO, REGOLE E VALIDITA'

Norme e consuetudine dei contratti sottoscritti telefonicamente attraverso la registrazione della telefonata.

24/03/2017
Notizie

Chi di noi non ha sentito almeno una volta parlare di contratti sottoscritti telefonicamente? Sicuramente qualche gestore con qualche nuova offerta ci ha contattato in passato, magari al cellulare: sicuramente ci sarà capitato di accettare qualche promozione molto vantaggiosa, che avremmo potuto attivare solo in quel momento, cioè al telefono con l'operatore di turno. Ebbene, proprio in questi casi, gli incaricati proponenti avranno facoltà di fornirci un servizio e attivarne regolarmente la fornitura, anche senza la nostra sottoscrizione con firma in calce ma più semplicemente con il nostro consenso concesso telefonicamente all'operatore attraverso la registrazione delle conversazioni. 

Ma tutto ciò è legittimo? E' regolare? 

 "Si, ma..." Spieghiamoci meglio, il legislatore precisa che, a tutela del consumatore, il gestore proponente, dopo aver discusso l'offerta al telefono e dopo aver registrato la conversazione che sancisce la volontà del ricevente a sottoscriverla avrà comunque, al termine della stessa, l'obbligo di inviare al Cliente una copia del "modulo di conferma" e farne richiesta di restituzione, con apposita firma in calce per accettazione.

Vediamo quindi, alcuni dei passi più significativi della delibera dell'Autorità garante e, ricordiamo, vincolante per gli operatori: 

- In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l’addetto dipendente dall’operatore, o da società esterna da quest’ultimo incaricata, deve comunicare, all’inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l'addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome.

- Se il titolare dell'utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l'addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni. 

- In tal caso i contratti sono denominati “contratti a distanza” proprio ad indicare che, per la promozione e conclusione del contratto, il venditore utilizza esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (vendita per corrispondenza, attraverso la televisione, per fax, telefono o Internet). Il venditore e il consumatore non entrano in contatto personalmente ma si relazionano a distanza. Poiché non c’è la possibilità di vedere « dal vivo » il prodotto o il servizio che si acquista, sono state previste alcune regole per tutelare il consumatore da eventuali rischi. 

Con riferimento alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza la materia è disciplinata dal Regolamento adottato con Delibera 664/06/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il citato Regolamento prevede che, in caso di contatto telefonico, la volontà di sottoscrivere il contratto possa risultare da una registrazione integrale della telefonata effettuata avendo chiesto il previo consenso dell’utente. Tuttavia, per perfezionare il contratto, prima o al più tardi al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito “modulo di conferma” del contratto, contenente: 

- le informazioni di seguito elencate e deve anche conoscere se ci sono eventuali restrizioni o modifiche del servizio di natura tecnica o economica che possano derivare dalla conclusione del contratto.  

- Informazioni da fornire all’utente con il “modulo di conferma” del contratto:

- identità del professionista;

- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

- spese di consegna, se previste;

- modalità del pagamento, per qualsiasi prestazione resa nel contratto;

- esistenza o meno del diritto di recesso;

- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

- eventuali costi della telefonata per concludere il contratto;

- durata di validità dell’offerta e del prezzo;

- durata minima del contratto.

La violazione degli obblighi di informazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche. In caso di mancata trasmissione del modulo di conferma di cui al comma 6 ovvero nel caso in cui il modulo non contenga gli elementi ivi sanciti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice”.